Della Barile Updates

Vincolo paesaggistico - Della Barile Updates, Studio Della Barile, Ingegneria, Architettura e urbanistica Tollegno (BIELLA)

Vincolo paesaggistico ambientale: l’ostacolo tra voi e gli interventi sulla vostra casa

Avete mai pensato di ristrutturare la vostra abitazione, o di svolgere un qualunque intervento riguardante l’aspetto esterno della vostra casa? Bene. Fate attenzione, però, al vincolo paesaggistico ambientale: potreste dover ritardare i vostri interventi di qualche mese.


PRO TIP: prima di prendere qualsiasi decisione di ristrutturazione, che si tratti della pavimentazione del proprio giardino oppure della sostituzione dei propri serramenti (o comunque qualsiasi intervento che riguardi o abbia effetto sullo spazio esterno della vostra casa), controllate insieme a un esperto del settore se la vostra abitazione ricada o meno all’interno di un vincolo paesaggistico ambientale. In tal modo potrete prendere decisioni più informate e consapevoli, soprattutto riguardo alle tempistiche di attesa.

Cos’è il Vincolo paesaggistico ambientale e quando ci si ricade

La legislazione italiana (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42), insieme a una serie di specifiche normative regionali, ha previsto alcuni limiti applicabili a quei terreni, o immobili, che hanno un’importanza storica, culturale o ambientale. L’idea alla base di questi limiti è la tutela delle aree paesaggistiche più preziose in modo tale da evitare che l’inserimento di nuovi edifici o lo sviluppo di cambiamenti strutturali esterni possa danneggiare in qualche modo il pregio e la bellezza dell’intera area.
Rientrare nella tutela determinata dal vincolo paesaggistico ambientale significa avere la propria abitazione all’interno di un territorio o di un’area considerati di pregio perché caratterizzano “in maniera peculiare il volto del paesaggio regionale”. (Regione Piemonte, Ambienti e Territorio).

Quali sono le aree oggetto di tutela?

L’articolo 136

L’articolo 136 del Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004, intitolato “Immobili e aree di notevole interesse pubblico” stabilisce che:

“Sono soggetti alle disposizioni di questo titolo per il loro notevole interesse pubblico:

A) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale [singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali];
B) le ville, i giardini e i parchi (…) che si distinguono per la loro non comune bellezza;
C) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente calore estetico e tradizionale [inclusi i centri ed i nuclei storici];
D) le bellezze panoramiche (…), quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze.”

DECRETO LEGISLATIVO n° 42, 22 gennaio 2004,

Se casa vostra rientra in queste prime definizioni, allora è molto probabile che sia soggetta al vincolo paesaggistico ambientale in quanto immobile o area di notevole interesse pubblico. Si parla in questo caso di immobili storici, dalle caratteristiche architettoniche tradizionali e classicheggianti, insomma, considerati bellissimi da vedere.

Non finisce qui. C’è un altro articolo che bisogna considerare e che, forse, ci interessa più da vicino.

L’articolo 142

Parliamo dell’articolo 142 del Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 che parla delle “Aree tutelate per legge” e che stabilisce:

“Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
A) i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battaglia, anche per i terreni elevati sul mare;
B) i territori vicini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea si battaglia, anche per i terreni elevati sui laghi;
C) i fiumi, i torrenti i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti (…) con regio decreto 11 dicembre 1933 n° 1775, e relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna;
D) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri SLM per la catena alpina e 1.200 metri SLM per la catena appenninica e per le isole;
E) i ghiacciai e i circhi glaciali;
F) i parchi e le riserve nazionali, regionali e i territori di protezione esterna ai parchi;
G) i territori coperti da foreste e boschi [art. 2, commi 2 e 6, Decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 227];
H) le aree assegnate alle Università agrarie e zone gravate da usi civici;
I) le zone umide [Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n° 448];
L) i vulcani;
M) le zone di interesse archeologico.”

DECRETO LEGISLATIVO n° 42, 22 gennaio 2004,

Se casa vostra si trova all’interno di una o più delle aree sopra descritte (esempio: entro 300 metri dalla costa/mare; entro 150 metri da una sponda di un’acqua pubblica [fiume, torrente o corso d’acqua] ecc.), allora sarete soggetti ai limiti previsti dal vincolo paesaggistico ambientale.

Come scoprire se ci si trova in un’area soggetta al Vincolo

Per sapere se la propria abitazione sia o meno soggetta ai vincoli paesaggistici ambientali è possibile consultare in autonomia, o affiancati da un tecnico competente, il PPR (Piano Paesaggistico Regionale), scheda P2 – beni paesaggistici. Inoltre, al cittadino è permesso richiedere il Certificato di sussistenza di vincolo paesistico all’ufficio competente della propria Provincia/Regione.

Come procedere con gli interventi

Per procedere con i lavori sulla propria casa è necessario, innanzitutto, presentare in Comune l’istanza per la richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria. Il Comune si occuperà di inviare le pratiche alla Soprintendenza competente; oppure, se è dotato di Commissione locale per il paesaggio, valuterà la pratica in autonomia.

Non è possibile iniziare i lavori prima dell’ottenimento del parere vincolante. Se questo dovesse essere negativo, bisognerà formulare una nuova proposta di progetto o adeguarla alle prescrizioni dell’autorità competente.

I tempi di risposta per ottenere l’autorizzazione paesaggistica ordinaria sono 45 giorni dal momento in cui l’organo competente riceve l’istanza. In caso venga concessa l’autorizzazione, essa ha validità per i 5 anni successivi.

L’autorizzazione paesaggistica semplificata

Dal 2010 è possibile sottoporsi a una procedura semplificata (nella documentazione e nelle tempistiche) per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. Questa si applica per quegli interventi a basso impatto, definiti nel DPR 139/2010 “di lieve entità”.
In questo caso, il tempo di attesa della risposta da parte dell’autorità competente è di circa 25 giorni.
Anche in questo caso, l’autorizzazione ha validità immediata e ha una durata di 5 anni.

Per redigere un’istanza paesaggistica rivolgetevi a un tecnico specializzato (architetto, ingegnere o geometra).

Share

Categories: